Lo Smart Working nel 2021
Lo smart working: La nuova frontiera del lavoro. In cosa consiste? Fino a quando sarà permesso lavorare in smart working nel 2021?
L’Emergenza covid19 ha rivoluzionato i rapporti sociali: ha modificato il convenzionale saluto, ha reso gli individui schiavi della mascherina, ha dato una spinta feroce al mondo della medicina ed ha imposto misure restrittive in tutto il mondo che hanno cambiato le relazioni umane.
Le misure restrittive adottate, giustificate dall’esigenza di contenimento della pandemia attuale (che al pari della paste, del vaiolo e del colera, verrà studiata e ricordata in tutti i libri di storia), sono state diverse e hanno inciso in ogni ambito sociale. Uno degli ambiti più colpiti da questo tipo di emergenza sanitaria è stato il settore lavorativo italiano: il covid19 , infatti, ha imposto la chiusura delle attività commerciali “non essenziali” e ha rivoluzionato il tradizionale modo di lavorare. In questo scenario di chiusure e cambiamenti, ha trovato terreno fertile un particolare tipo di modalità di lavoro chiamata Smart Working.
Ma cos’è lo smart working? In cosa consiste questa modalità di lavoro? Fin quando verrà prorogato lo smart working nel 2021?
Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l’articolo che tratterà brevemente questo argomento.
Lo smart working: la nuova frontiera del lavoro.
Lo Smart Working è letteralmente la traduzione di “Lavoro Agile” o Lavoro “intelligente”, ed è stato battezzato nella Legge n. 81/2017. Contrariamente all’immaginario collettivo, questa modalità di lavoro fa il suo ingresso ben 3 anni prima che sorgesse l’emergenza sanitaria.
Regolamentato dagli articoli 18 a 23 della succitata legge, è stabilito che: “si applicano, in quanto compatibili,[…] nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti”
Di conseguenza sono esclusi “gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile. “
Quando si è diffusa la pandemia in Italia, il Governo, dovendo necessariamente ostacolare il contagio del Coronavirus, ha dovuto escogitare un modo per poter consentire ai lavoratori subordinati di aziende e pubbliche amministrazioni di continuare a svolgere il proprio lavoro, ma in modo tale da impedire la diffusione del virus, quindi, senza recarsi fisicamente in ufficio.
La soluzione è stata trovata proprio rispolverando la modalità di lavoro agile, che, se ben disciplinato nel rapporto di lavoro e se puntualmente eseguito, si è dimostrato essere una nuova e rivoluzionaria frontiera per il mondo del lavoro. Questo, in ragione del mutamento del perno tradizionale su cui si basa il sistema lavorativo: non più incentrato sulla “durata di tempo” nello svolgimento della prestazione lavorativa, bensì spostato sulla “qualità” della prestazione lavorativa stessa resa dal lavoratore.
Per capire la ratio di questa nuova frontiera nel modo del lavoro, di seguito la spiegazione sulla modalità di lavoro che prevede lo smart working.
In cosa consiste lo Smar Working.
Nel 2017, la definizione dello smart working dettata della legge è stata la seguente: “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Da questa definizione, si traggono le linee guida che scandiscono questa particolare forma di lavoro: “flessibilità” finalizzata allo scopo del raggiungimento degli obiettivi definiti tra datore di lavoro e lavoratore subordinato.
Pertanto, per “lavorare” in Smart Working non è necessaria alcun tipo di formalità sindacale, è necessario soltanto un accordo tra le parti (lavoratore e datore) che stabiliscono in quale modo debba essere materialmente svolto il lavoro e quali obiettivi devono essere raggiunti durante lo svolgimento dello stesso.
Non si trova alcun riferimento riguardo ad un orario da rispettare, né riguardo al luogo in cui la prestazione lavorativa debba essere eseguita. Il lavoratore subordinato è perciò libero di lavorare negli orari che preferisce, rispettando comunque l’unico limite stabilito dal Ccnl e dalla legge sulla durata massima dell’orario di lavoro settimanale e giornaliero. Inoltre, per lavorare, il dipendente può essere ubicato in ogni dove, purché sia in grado di svolgere la propria prestazione lavorativa, presumibilmente, avvalendosi di presidi informatici ed elettronici che gli consentano un collegamento in rete per facilitare le comunicazioni con altri colleghi. Inoltre è riconosciuto “il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati”. Quindi, colui che lavora in smart, non ha una reperibilità H24, ma può rispettare le ore di lavoro giornaliere e poi scollegarsi a prestazione ultimata.
Anche per quanto riguarda il godimento delle ferie, dei permessi e della malattia, resta tutto invariato e soggetto alle stesse condizioni originarie poste nel contratto di lavoro.
Di conseguenza, non cambiando nulla né sul tempo di lavoro né sulle prestazioni del lavoratore, non cambia neppure la retribuzione lavorativa. Lo svolgimento del lavoro in smart working dice la legge “non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”; quindi, la retribuzione resta quella prevista da contratto.
Posto quanto detto, si intuisce immediatamente il vantaggio economico e salutare che ha portato lo svolgimento del lavoro in modalità agile, che non solo ha aperto nuovi orizzonti permettendo il lavoro “da casa” ma ha anche di fatto contenuto l’emergenza sanitaria e contrastato il diffondersi il Coronavirus.
La riuscita dello smart working è stata talmente prorompente da consentirne l’estensione anche nel settore privato, difatti, sul punto l’articolo 90, comma 4, del D.L 34/2020 chiarisce (come disposto dal decreto-legge 52/2021), “la suddetta modalità di svolgimento dell’attività lavorativa possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente”.
Fino a quando sarà consentito lavorare in smart working. La proroga 2021.
Nella situazione attuale, la pandemia seppur contenuta, non è del tutto scongiurata, quindi, risulta ancora utile il perdurare dello svolgimento del lavoro in modalità agile .
Sul punto, la conversione del Decreto Legislativo Riaperture, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Legge 17 giugno 2021, n. 87) riporta specificamente la proroga dello Smart working nella P.A. fino al 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, la proroga riporta un’ulteriore novità : viene abolito il limite del 50% come percentuale minima del personale in smart working, e viene posto l’accento sui tradizionali principi della P.A. di efficienza ed efficacia. Per meglio specificare, la ratio diventa: poco importa quanti lavoratori svolgano la loro attività lavorativa in modalità agile, ciò che importa, invece, è che la pubblica amministrazione sia sempre efficiente, efficace e che i cittadini vengano comunque soddisfatti nelle loro esigenze.
Infine, per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, il DL 52/2021 prevede che le singole P.A. redigano entro il 31 gennaio i c.d. “POLA”, ovvero, dei Piani Organizzativi del Lavoro Agile che consentano di definire le prestazioni che possono essere eseguite in smart working e ne fissino gli obiettivi finali da raggiungere entro l’anno.
Tuttavia, anche il settore privato ricorre sempre più volentieri allo smart working (se vuoi conoscere come si compone un impresa privata richiedi qui report impresa) , e quindi, Il Ministero Lavoro ha proposto la proroga fino al 31 dicembre 2021, anche nel settore privato.
Concludiamo l’articolo con una riflessione del sociologo Domenico De Masi sull’argomento “non conta il processo, ma l’obiettivo[…] L’importante è che porti a termine il suo compito nel migliore dei modi”.
Se ti è piaciuto l’articolo condividilo, se vuoi contribuire alla discussione lascia un commento.
Dott.ssa Martina Cardia