Richiesta di Anticipo TFR dal Lavoratore
L’anticipo del TFR può essere chiesto dal prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio
In questo articolo analizzeremo le ipotesi e i requisiti in base ai quali il lavoratore può ricevere un anticipo del TFR.
Iniziamo subito con il chiarire che letteralmente l’acronimo TFR significa: trattamento di fine rapporto. Ma che cos’è concretamente il trattamento di fine rapporto?
Il trattamento di fine rapporto, denominato anche come “liquidazione” o “buonauscita” consiste in somme di denaro messe da parte dal datore di lavoro e corrisposte al lavoratore quando il rapporto di lavoro è terminato.
Può succedere che un lavoratore per motivi personali, familiari, per spese mediche, o per qualsiasi esigenza straordinaria, necessiti di denaro e decida di chiedere al datore di lavoro un anticipo del TFR.
Quando e quante volte il lavoratore può chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto? La richiesta deve essere giustificata? il datore di lavoro può rifiutarsi?
Se sei interessato all’argomento o addirittura pensi di voler presentare al tuo datore di lavoro la stessa richiesta continua a leggere questo post.
In quali casi il lavoratore ha diritto ad un anticipo del TFR?
La disciplina del trattamento di fine rapporto persegue uno scopo bene preciso: ovverosia, garantire al lavoratore dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro, una determinata liquidità, calcolata in base ad ogni anno di servizio.
Ai fini della riscossione del TFR, è irrilevante la motivazione o le cause che hanno spinto all’estinzione del rapporto di lavoro.
Il legislatore, tuttavia, riconosce al lavoratore con un minimo di otto anni di servizio e in costanza di rapporto di lavoro, il diritto di chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto. L’anticipo non dovrà essere superiore al 70% e, tale valore, sarà detratto dall’importo complessivo che il prestatore di lavoro avrà diritto al momento della cessazione del rapporto lavorativo.
L’art. 2120 del codice civile, stabilisce che la richiesta del lavoratore dovrà necessariamente essere giustificata da specifiche necessità, quali: spese mediche per terapie, interventi chirurgici, attestati dalle idonee strutture pubbliche, acquisto della prima casa personale, per esigenze familiari, e anche in questo caso per l’acquisto dell’immobile(documentato con relativo atto notarile). L’anticipo può essere riconosciuto una sola volta nel corso del medesimo rapporto di lavoro.
Non si esclude la possibilità che in mancanza delle motivazioni appena riportare, il datore di lavoro possa, in via del detto discrezionale, concedere comunque l’anticipo del TFR. Pertanto, in quest’ultimo caso, la corresponsione della somma dipenderà da una decisione personale del datore di lavoro, o dal sorgere di eventuali accordi tra quest’ultimo e il lavoratore.
L’ambito di applicazione del TFR, si riferisce ai solo lavoratori dipendenti risultando, infatti, esclusi i lavoratori autonomi.
L’art. 2120 del codice civile stabilisce, altresì, che situazioni e trattamenti migliorativi possano essere previsti sia dai contratti collettivi che dai contratti individuali. I contratti collettivi possono anche stabilire requisiti di precedenza per ottenere la somma dovuta a titolo di TFR.
Anticipo TFR: il datore di lavoro può rifiutarsi?
Il datore di lavoro può rifiutare la richiesta di anticipo del TFR quando le motivazioni avanzate dal lavoratore non coincidano con quelle precedentemente menzionate (spese mediche, acquisito prima casa etc..).
Secondo quanto stabilito dall’art. 2120 del codice civile, le richieste di anticipo del TFR, possono essere rifiutate dal datore di lavoro anche quando superino il 10% da parte degli aventi diritto e comunque del 4% del numero complessivo dei lavoratori.
La richiesta, quindi, potrà essere rifiutata in due casi: se le motivazioni del lavoratore non rientrino in quello stabilite dall’art. 2120 c.c., e quando il numero delle richieste ricevute risulti superiore al 10% dell’intera forza lavoro.
Cosa succede se il datore di lavoro non accantona il TFR?
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non adempia alle sue obbligazioni di riservare una percentuale della retribuzione al dipendente per ogni anno di servizio, e quindi non riconosca il TFR al lavoratore, ciò sarà garantito dal fondo di Garanzia dell’Inps.
Pertanto, il fondo di Garanzia dell’Inps si farà onere di corrispondere al lavoratore il trattamento di fine rapporto dovuto dal datore di lavoro inadempiente.
Il riconoscimento del TFR da parte del fondo di Garanzia dell’Inps, si verifica anche nel caso in cui l’azienda dichiari fallimento. Nel caso di fallimento la domanda potrà essere inviata online tramite un format dedicato presente sul portale web dell’Inps. La richiesta sarà inoltrata direttamente alla sede territoriale competente individuata in base alla residenza (richiedi qui certificato di residenza) di ciascun lavoratore.
Consigli pratici
Se pensi di aver ricevuto un rifiuto ingiustificato da parte del tuo datore di lavoro per l’anticipo del TFR o se quest’ultimo risulti insolvente ai suoi obblighi richiedi una consulenza legale online, riceverai subito suggerimenti e/o consigli per tutelare i tuoi diritti.
Se vuoi approfondire anche i diritti dei lavoratori in caso di mancata retribuzione puoi leggere questo post.
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Dott.ssa Fiorella Belcore