L’AIRE – Registro Italiano della Popolazione Italiana Residente all’Estero

L’AIRE è il registro anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. Istituita nel 1990 a seguito dell’emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989, l’AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, è stata accertata d’ufficio tale residenza.

L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per tutti i cittadini residenti all’estero? Quali sono le modalità di iscrizione e i vantaggi da essa derivanti? In questa guida ti forniremo tutte le informazioni di cui hai bisogno sull’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Non ti resta, quindi, che continuare a leggere per ottenere una risposta ai tuoi interrogativi!

Chi deve iscriversi all’AIRE?

L’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero è obbligatoria in casi specificatamente prescritti dalla legge.

In particolare dovrai iscriverti all’AIRE :

  • se sei un cittadino italiano e intendi spostare la tua residenza – intesa come il luogo di abituale dimora, in cui il titolare svolge la vita familiare, lavorativa e sociale – all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi;
  • se sei un cittadino italiano nato all’estero e da sempre residente al di fuori del territorio italiano;
  • se hai acquisito la cittadinanza italiana all’estero.

L’iscrizione non deve, di contro, essere effettuata nel caso di:

  • cittadini italiani che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
  • cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;
  • dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

Perché è importante iscriversi all’AIRE?

Oltre che ai fini dell’adempimento di un obbligo sancito dalla legge, l’iscrizione all’AIRE determina l’insorgere in capo al soggetto interessato di una vasta gamma di benefici.

Innanzitutto l’iscrizione all’AIRE garantisce al soggetto interessato la possibilità di godere di un complesso di servizi di norma riservati ai soli residenti in Italia: in virtù dell’iscrizione all’AIRE si potrà infatti richiedere, tra gli altri – comodamente dalla propria residenza all’estero, senza tornare in Italia – il rilascio di certificati anagrafici, il rinnovo del passaporto, il rinnovo della patente di guida per chi risiede in paesi extraeuropei, la fornitura del certificato di residenza.

L’iscritto all’AIRE ha altresì la possibilità di esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza – sia in occasione delle elezioni politiche che dei referendum – , tramite il Consolato competente, che si occupa di inviare al domicilio estero designato le schede elettorali.

Come si effettua l’iscrizione all’AIRE? Quali sono i documenti necessari?

L’iscrizione all’AIRE è semplicissima oltre che del tutto gratuita. La procedura si effettua presso l’ufficio consolare competente, entro 90 giorni dall’espatrio. Tale termine, invero, non è perentorio: il legislatore riconosce difatti la possibilità di richiedere comunque l’iscrizione anche in seguito al decorrere del termine di cui sopra.

Una volta recatosi presso l’ufficio in questione, l’interessato procede semplicemente alla compilazione dell’apposito modulo di iscrizione ovvero direttamente alla sua consegna (il modulo infatti può essere agevolmente preventivamente scaricato dal sito internet dell’ufficio consolare di riferimento). Al modulo devono essere, altresì, di regola, allegati tutti i documenti idonei a dimostrare l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare, quali, ad esempio, il certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, il permesso di soggiorno, la carta di identità straniera, una copia del contratto di lavoro, ecc.

L’Ufficio consolare, una volta accertato il possesso della cittadinanza italiana da parte dell’istante, procederà, quindi, ad inviare il modulo di iscrizione all’ultimo Comune di residenza del cittadino che abbia presentato la richiesta di iscrizione all’AIRE, ovvero, in caso di nascita e residenza continuativa all’estero, al comune di ultima residenza dei suoi genitori o antenati.

Il comune, una volta esaminati gli atti e accertata la propria competenza, procede, da ultimo, all’iscrizione del cittadino richiedente nell’AIRE, nonchè alla contestuale cancellazione dall’APR (l’anagrafe della popolazione residente nel Comune interessato).

 La cancellazione dall’A.I.R.E.

In conclusione, sembra utile fornire alcune sintetiche informazioni sulla cancellazione dall’Anagrafe degli italiani residenti all’estero.

Quest’ultima può avvenire innanzitutto nel caso in cui il cittadino, che abbia adempiuto alla procedura di iscrizione all’AIRE, sia tornato a vivere stabilmente e definitivamente in Italia.

In questo caso, l’interessato dovrà recarsi presso l’ufficio del Comune italiano  in cui ha deciso di stabilirsi per dichiarare il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune porrà in essere una procedura diametralmente opposta a quella descritta in precedenza, effettuando la cancellazione dall’AIRE con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente). Il Comune si occuperà, inoltre, di comunicare ufficialmente la data di decorrenza del rimpatrio al Consolato di provenienza che registrerà nei propri schedari consolari il rimpatrio.

La cancellazione dall’AIRE può altresì verificarsi:

  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

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Dott.ssa Marialuisa Barillà

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