Il matrimonio di minore di età. Art. 84 c.c.
Il matrimonio nell’ordinamento italiano
Il matrimonio è il negozio giuridico, disciplinato agli artt. 79 e ss. del Cod. Civ., mediante il quale due soggetti scelgono liberamente di condividere la propria esistenza fino alla cessazione dello stesso vincolo, che può avvenire o per morte di uno dei due coniugi, o per lo scioglimento del rapporto coniugale tramite divorzio.
La contrazione di questo negozio giuridico comporta, ovviamente, il sorgere di diritti nonché di obblighi e di doveri in capo alle parti, nei rapporti tra di loro e nei confronti degli eventuali figli, così come previsto negli artt. 143 ss. Cod. Civ. La cessazione del vincolo coniugale, in qualsiasi modo avvenga, si riflette inevitabilmente sui diritti e doveri matrimoniali, comportando la fine anche di questi. Mediante la separazione, invece, si verifica un affievolimento dei diritti e dei doveri coniugali, ferma restando ancora la presenza del vincolo matrimoniale.
Nell’ordinamento giuridico italiano esistono diversi tipi di matrimonio a cui vengono ugualmente ricondotti gli effetti civili: infatti, oltre al matrimonio civile che viene celebrato innanzi all’ufficiale di stato civile, sono previsti anche i matrimoni religiosi, i quali vengono contratti davanti ad un ministro di culto di una delle confessioni religiose che hanno stipulato un accordo con lo Stato italiano (la più risalente nel tempo, tra le confessioni acattoliche, è quella con la Chiesa evangelica valdese).
In questo secondo caso è necessario menzionare una distinzione tra la confessione cattolica e le altre confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato. Il primo viene anche detto “matrimonio concordatario”, e produce effetti non soltanto nell’ordinamento giuridico italiano, ma anche nell’ordinamento canonico. Invece, il matrimonio celebrato innanzi ad un ministro di culto di una delle altre confessioni religiose è, in realtà, un matrimonio civile a tutti gli effetti, con la sola particolarità che non viene officiato dall’ufficiale di stato civile, bensì da un ministro di culto.
Non hanno alcuna valenza, per l’ordinamento giuridico italiano, matrimoni contratti innanzi ad un ministro di culto di una confessione religiosa che non ha stipulato alcuna intesa con lo Stato.
Requisiti per poter contrarre il matrimonio
Affinché si possa validamente contrarre matrimonio è necessario che vengano rispettate le condizioni previste all’interno del titolo VI, capo III, sezione I del Cod. Civ. Al suo interno vengono elencati tutti i casi in cui non è possibile stipulare il negozio matrimoniale, sia per garantire la tutela di alcune particolari categorie di persone sia per evitare che il matrimonio venga contratto in alcune determinate situazioni inerenti rapporti interpersonali.
Il primo articolo di questo capo III, sezione I è l’art. 84 che disciplina la posizione del minore d’età in relazione, appunto, al matrimonio.
L’art. 84 c.c. ed il matrimonio di minore di età
Il I comma dell’articolo 84 c.c. è abbastanza eloquente: “I minori di età non possono contrarre matrimonio”. Mediante questa disposizione viene enunciata la norma generale universalmente applicata, secondo cui i minorenni non possono sposarsi.
Nei commi successivi, tuttavia, viene ammesso il matrimonio per gravi motivi per i minori che abbiano compiuto sedici anni; questi ultimi devono presentare istanza personalmente presso il tribunale per i minori territorialmente competente, il quale ha il compito di accertare la maturità psico-fisica del minore, nonché la validità delle motivazioni addotte, previo ascolto del pubblico ministero, dei genitori o, se assenti, del tutore.
Il tribunale si pronuncia tramite decreto, emesso in camera di consiglio, che viene comunicato al pubblico ministero, agli sposi ed ai genitori (o al tutore). Si prevede la possibilità di proporre reclamo avverso la decisione del tribunale, entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto. In caso trascorra il predetto termine senza la proposizione del reclamo il decreto diventerà efficace. Qualora invece venga avanzato il reclamo spetterà alla Corte d’Appello il compito di pronunciarsi tramite ordinanza non impugnabile, emessa anch’essa in camera di consiglio.
Da quanto fin qui esposto si possono porre alcuni punti fermi: per prima cosa è evidente che il divieto di matrimonio sia assoluto per chi abbia meno di sedici anni; per coloro che hanno raggiunto questa età è possibile sposarsi, ma solo previa valutazione da parte del tribunale, constatata la necessaria presenza di gravi motivi.
I gravi motivi – la casistica
Il nostro legislatore non prevede espressamente quali siano i “gravi motivi” menzionati all’interno dell’art. 84 del Cod. Civ., ragion per cui, per poter elencare i motivi in questione è necessario appoggiarsi al lavoro svolto negli anni dalla giurisprudenza, che è fondamentale per creare una valida casistica. Data l’assenza del dato normativo è comunque opportuno muoversi con particolare attenzione.
Iniziamo dicendo che lo stato di gravidanza della minore di età, in sé e per sé, non è sufficiente da solo a costituire grave motivo per sposarsi; esso deve essere accompagnato da maturità ed indipendenza psicologica rispetto ai genitori, corroborata da valide prospettive nella formazione di una famiglia autonoma (Trib. Min. Napoli, 05/06/1995).
Si ritiene, invece, possibile il rilascio dell’autorizzazione a contrarre matrimonio da parte del tribunale, alla coppia che è in attesa di un figlio e che manifesta la volontà consapevole di assegnare al nascituro un ambiente familiare che non sia solo di fatto, ma anche formalmente riconosciuto dalla collettività (Trib. Min. Torino, 26/03/1986); ed anche il caso in cui, nella minore, la gravidanza sia accompagnata dalla serie intenzione di creare una comunione di vita con il proprio compagno (Trib. Min. Caltanissetta, 10/07/2018).
Invece, le difficili condizioni familiari ed ambientali non possono essere ostative al rilascio dell’autorizzazione, qualora si riscontri nella minore un comportamento equilibrato e responsabile volto ad assicurare al figlio concepito quello stato di legittimità garantito dalla contrazione del matrimonio tra i due genitori, dando prova di aver raggiunto la maturità psicofisica (Trib. Min. Palermo, 17/06/1981).
Può essere autorizzata al matrimonio la minore in stato di gravidanza, le cui nozze sono osteggiate dai genitori per un’ingiustificata avversione nei confronti del di lei compagno e che subisca gravi limitazioni della propria libertà (Trib. Min. Palermo, 18/12/1985).
Lo stato di gravidanza, dunque, viene considerato molto rilevante, ma non è sufficiente da solo per integrare i gravi motivi; essa va accompagnata dall’accertamento della maturità psicofisica che va constatata con criteri rigorosi, anche considerando che gli obblighi e le responsabilità derivanti dal diventare madre richiedono una maturità inferiore rispetto a quella derivante dalla contrazione del matrimonio e dalla susseguente assunzione del ruolo di moglie (Trib. Min. Genova, 08/04/1981).
Si è considerato sufficiente, per l’autorizzazione alle nozze anticipate, la situazione della minore che, oltre a dimostrare un valido grado di discernimento, conviva da circa un anno more uxorio con il nubendo presso i genitori della stessa richiedente con un conscio progetto di vita matrimoniale e con la possibilità in tal modo, di sanare la pregressa convivenza tramite l’istituto matrimoniale, tenuto anche conto che la stessa si è svolta in un piccolo centro agricolo (Trib. Min. Perugia, 31/05/1995); in tal senso, si ricalca una precedente decisione nella quale, venivano considerati integrati i gravi motivi a causa delle conseguenze negative derivanti dall’importanza che la convivenza more uxorio può comportare in un piccolo ambiente provinciale, dove sono ancora centrali i valori della famiglia legittimamente costituita (Corte d’App. L’Aquila, 16/03/1994).
Dalle varie decisioni sin qui esposte si può ben comprendere che il tribunale, di volta in volta interpellato, assegna una particolare rilevanza alla valutazione della maturità psico-fisica del minorenne coinvolto; tra l’altro così come previsto anche dallo stesso art. 84 c.c. A tal proposito è utile ricordare che la maturità psichica richiesta è quella che il legislatore riconosce a coloro che hanno già raggiunto la maggiore età; dunque deve ravvisarsi nel minore quel grado di comprensione e di valutazione presuntivamente raggiunto da un soggetto di diciotto anni (Corte d’App. Bologna 12/12/1978).
Aspetti pratici – la documentazione necessaria
Per poter presentare l’istanza di autorizzazione al Tribunale per i minori è necessario che i minori si rechino, accompagnati dai propri genitori o, in assenza di questi, dai propri tutori legali presso la cancelleria civile del Tribunale per i minorenni di residenza e depositino la domanda (a volte viene richiesta in duplice copia).
Vi sono dei documenti da allegare all’istanza di autorizzazione al matrimonio e più precisamente:
1) il certificato di nascita dei nubendi; richiedi qui il tuo certificato di nascita!
2) il certificato di residenza; richiedi qui il tuo certificato di residenza!
3) un certificato medico nel quale venga descritto il grado di evoluzione psicofisica del minore, correlata da una motivata relazione, e nella quale siano presenti elementi dai quali si possa esplicitamente desumere la maturità del soggetto;
4) il certificato di gravidanza, qualora la minore sia in stato interessante;
5) il certificato di nascita del figlio/a dei nubendi, qualora sia già avvenuto il parto;
sarebbero, inoltre, utili eventuali altri documenti a sostegno della domanda volti a definire meglio la situazione di riferimento (ad es. una dichiarazione del datore di lavoro del soggetto interessato).
Matrimonio contratto con violazione dell’art. 84 c.c.
Nel caso in cui si ottenga comunque una celebrazione del matrimonio in violazione della disposizione prevista dall’art. 84 Cod. Civ., interviene in sostegno il successivo art. 117, il quale al II comma prevede la possibilità di impugnarlo ad appannaggio dei coniugi, di ciascuno dei rispettivi genitori, nonché del pubblico ministero. Il termine di tempo per la proposizione dell’azione per il minore è di un anno a partire dal raggiungimento della maggiore età.
L’azione presentata da uno di genitori o dal pubblico ministero deve essere respinta dal Tribunale qualora, anche in pendenza del giudizio, il minorenne abbia raggiunto la maggiore età oppure vi sia stato concepimento o procreazione; va ugualmente respinta quando sia stata accertata la volontà del minore a mantenere in vita il vincolo coniugale.
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Avv. Roberto Fleres