Il contratto di agenzia

Mediante il contratto di agenzia, l’agente promuove la conclusione di contratti nell’interesse del preponente.

Il legislatore conferisce la possibilità ai consociati di regolare i propri interessi tramite la stipulazione di contratti. Il contratto diventa, così, espressione della volontà e dell’autonomia riconosciuta ad ogni cittadino.

Ogni singolo contratto, sia tipico che atipico, persegue una precisa funzione economico-sociale.

In questo post si propone di analizzare cosa si intenda per contratto di agenzia, in quali casi risulta utile, e quali sono i suoi elementi essenziali e le differenze intercorrenti con la mediazione.

Se sei interessato all’argomento non ti resta che continuare a leggere questo post.

Che cos’è il contratto di agenzia

Secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 1742 del codice civile, quando gli stipulanti decidono di addivenire ad un contratto di agenzia, una parte accetta in maniera continuativa nel tempo, l’impegno di promuovere nell’interesse dell’altra la conclusione di contratti.

La stipulazione di contratti si ritiene che debba avvenire in una specifica zona di riferimento. Tale incarico è retribuito con una provvigione su ogni contratto concluso positivamente dall’agente.

A questo punto, possiamo definire il contratto di agenzia come un incarico svolto stabilmente da parte di un soggetto che prende il nome di agente,  la cui attività si incentra nell’incentivare la conclusione di contratti per conto di altro soggetto, denominato preponente.

Mediante il contratto di agenzia, entrambe le parti perseguono un preciso interesse, ovvero, l’agente svolge la sua attività nell’interesse ad ottenere una retribuzione e, il preponente, di concludere un numero considerevole di contratti, solitamente di ordine commerciale.

La partecipazione del preponente, quindi,  non avviene di persona ma per il tramite di un terzo, ossia, l’agente. Quest’ultimo, pianifica la propria attività in maniera del tutto autonoma e a proprio rischio.

Le parti del contratto sono vicendevolmente legate da un vincolo di esclusiva (art. 1743 del codice civile). Il preponente, infatti, non può né ricorrere e né servirsi, simultaneamente, di più agenti per la  medesima zona e per lo stesso settore di attività. Allo stesso tempo,anche l’agente, non può svolgere il suo incarico per più aziende in concorrenza tra loro, collocate nella stessa zona e per lo stesso settore d’interesse.

L’agente dovrà così lavorare su un unico territorio in maniera esclusiva relativamente ad un settore commerciale.

La durata del contratto di agenzia

Il contratto di agenzia può essere sia a termine che a tempo indeterminato. Nel primo caso, le parti decidono di estinguere il contratto ad una data certa e futura, con possibilità di rinnovarlo. Nel secondo caso, ovvero con il contratto a tempo indeterminato, non si inserisce né si applica una data di scadenza o un vincolo di durata  del contratto. Per quest’ultimo caso, ogni parte può decidere di recedere dal contratto, comunicando alla controparte con idoneo preavviso, il recesso nei termini stabiliti dalla legge.

In base a quanto sancito dall’articolo 1750 del codice civile, l’avvertimento alla chiusura anticipata del contratto di agenzia  non può essere inferiore ad un mese per il primo anno di lavoro, a due mesi per il secondo anno di lavoro e così via per i successivi anni.

Il contratto di agenzia deve essere stipulato in forma scritta?

Il contratto di agenzia deve essere concluso per iscritto. E’ diritto riconosciuto ad ogni contraente di ottenere lo stesso contratto sottoscritto dalla rispettiva controparte. Il contratto dovrà rappresentare una riproduzione fedele del contenuto e/o degli accordi o clausole aggiuntive intercorse tra le parti.

Il predetto contratto ha una natura consensuale con effetti obbligatori e chiaramente oneroso e dovrà, quindi, essere provato per iscritto.

Contratto di agenzia: gli elementi essenziali

Gli elementi fondamentali del contratto sono: l’attribuzione di un incarico stabile, il perseguimento da parte dell’agente di un’attività autonoma con diritto alla provvigione per ciascuna conclusione contrattuale, ed esclusività dell’incarico in un determinato territorio per affari riguardanti più aziende in competizione commerciale tra loro.

L’incarico può essere svolto sia da una persona fisica che da una persona giuridica.

Il preponente può decidere di assegnare all’agente poteri di rappresentanza. In questo caso, si applicheranno le consuete norme riguardanti il mandato e la procura.

La posizione lavorativa dell’agente non può essere classificata come un rapporto di dipendenza o subordinato, ma autonomo, in coordinazione con gli obiettivi e le finalità prefissate dall’azienda.

L’agente, infatti, in base ad un’iniziativa autonoma, persegue le finalità suggerite dall’imprenditore, sapendo altresì promuovere e rappresentare ai tutti i possibili clienti i servizi offerti dall’azienda.

Le differenze tra contratto di agenzie e mediazione

Il contratto di agenzia non deve essere confuso con la mediazione. Entrambe le attività pur presentando delle similitudini si differenziano tra loro.

Il mediatore conclude il suo affare senza alcun rapporto di collaborazione, rappresentanza e dipendenza e svolge la sua attività  in maniera occasionale senza il carattere della stabilità dell’agente (art. 1754 del codice civile). Ciascun mediatore, inoltre, al fine di svolgere regolarmente la propria attività, deve essere iscritto in un apposito albo professionale (ad esempio, ciò vale per gli agenti immobiliari); pena: il pagamento di sanzioni di tipo amministrative e l’obbligo di restituzione della provvigione ricevuta.

Come per l’agente anche per il mediatore, alla conclusione dell’accordo tra le parti, sarà corrisposta una provvigione.

Il Criterio essenziale della figura del mediatore è l’imparzialità, che deve essere adoperata nei confronti di entrambe le parti. Il mediatore non può svolgere il proprio servizio in virtù di nessun rapporto di collaborazione aziendale.

Il contratto di agenzia risulterà vantaggioso,soprattutto, per la promozione di servizi aziendali.

Consigli pratici

Potrebbe essere utile ai fini della conclusione di un contratto, sapere se la controparte si sia sempre comportata positivamente rispetto al pagamento di rate di un prestito bancario o di un mutuo o in alternativa sia stato moroso.

Effettuare una visura protesti ci aiuta sicuramente a capire se il contraente sia un buono o cattivo pagatore e possiamo ottenere la documentazione necessaria in pochissimo tempo e concludere i nostri affari in completa sicurezza.

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Dott.ssa Fiorella Belcore

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